(1) La DURP è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale.
(2) La persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della DURP.
(3) La persona dichiarante è tenuta a comunicare anche gli eventuali errori accertati nella DURP. Restano ferme le conseguenze legate alla indebita percezione di prestazioni.
(4) Le modifiche apportate ai sensi dei commi 2 e 3, e le modifiche apportate d’ufficio sono comunicate alla persona dichiarante e ai settori d’intervento interessati.
(5) La persona dichiarante conferma altresì di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti con la DURP, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine essa è tenuta a specificare i dati identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare dichiarato.