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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 21)
Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2011, n. 6.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento rende equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni economiche e di bisogno nell'accesso alle prestazioni pubbliche disciplinando, in attuazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

  1. il rilevamento dei dati per il calcolo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie;
  2. la composizione dei nuclei familiari da considerare;
  3. i livelli di valutazione della situazione economica in relazione alla natura delle diverse prestazioni;
  4. l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento della condizione economica.
massimeDelibera 27 giugno 2011, n. 1015 - Rilevamento unificato di reddito e patrimonio: misure attuative ai sensi degli articoli 3, 14, 16, 17, 32 e 33 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 (modificata con delibera n. 61 vom 16.01.2012)

Art. 2 (Principi della valutazione)

(1) La valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie è effettuata con riferimento al reddito, al patrimonio, nonché alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Art. 3 (Rilevamento e gestione dati)

(1) I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata è tenuta a rilasciare la “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP.

(2) Il modulo DURP è approvato dalla Giunta provinciale, che può apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche in materia fiscale.

(3) Ciascun settore d’intervento, per l’elaborazione delle proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.

(4) Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.

Art. 4 (Livelli di valutazione)

(1) Ai fini della rilevazione e valutazione della situazione economica, si distinguono tre livelli per ciascuno dei quali sono individuati i nuclei familiari, i dati da rilevare e i principi di valutazione, in relazione alle finalità perseguite dalle relative prestazioni.

(2) I dati rilevati con la DURP costituiscono la base per la determinazione della situazione economica in tutti i livelli e possono essere integrati con dati aggiuntivi a seconda dei diversi livelli.

(3) Ciascun settore d’intervento stabilisce il livello di valutazione da utilizzare per le prestazioni di propria competenza, sulla base delle finalitá delle stesse.

Art. 5 (Scala di equivalenza)

(1) La composizione del nucleo familiare è valutata in base alla seguente scala di equivalenza:

 

-

una persona

1

-

due persone

1,57

-

tre persone

2,04

-

quattro persone

2,46

-

cinque persone

2,85

-

per ogni ulteriore persona

0,35

 

(2) Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri, si aggiunge il valore di 0,2.

(3) Qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni, ed entrambi i genitori, o il genitore ed il/la coniuge o il/la partner convivente, abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro ciascuno, si aggiunge il valore di 0,2.

Art. 6 (Quota base)

(1) La quota base è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona.

(2) La quota base è fissata, a far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento, in euro 408,00 mensili. 2)

(3) La quota base mensile è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata nel territorio provinciale.

2)
Con delibera n. 1995 del 19 dicembre 2011 la Giunta provinciale ha confermato la quota base di 408 € per l'anno 2012.

Art. 7 (Fabbisogno)

(1) Il fabbisogno annuale del nucleo familiare è pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 5, comprensivo delle maggiorazioni, per dodici mesi.

Art. 8 (Valore della situazione economica)

(1) Il “valore della situazione economica” è la misura della condizione economica di ciascun nucleo familiare.

(2) Ai fini della determinazione del “valore della situazione economica” si calcola la “situazione economica”, sommando:

  1. il reddito annuale di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo quanto previsto al presente regolamento;
  2. il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato secondo le rispettive discipline di settore.

(3) Il “valore della situazione economica” si calcola dividendo la “situazione economica” per il fabbisogno annuale del nucleo familiare.

(4) Il “valore della situazione economica” assume valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all’aumentare del reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 9 (Reddito equivalente)

(1) Il reddito equivalente si calcola dividendo la “situazione economica” per il parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 5, comprensivo delle maggiorazioni.

Art. 10 (Calcolo)

(1) I singoli settori d’intervento accertano la condizione economica degli interessati e le soglie per la concessione delle prestazioni economiche, applicando il calcolo previsto agli articoli 8 o 9.

CAPO II
PRIMO LIVELLO

Art. 11 (Prestazioni di primo livello)

(1) Le prestazioni di primo livello sostengono la famiglia e la genitorialità, nonché la copertura di bisogni specifici di persone e famiglie.

Art. 12 (Nucleo familiare di base)

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni, si considerano i componenti del nucleo familiare di base.

(2) Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

  1. l’utente;
  2. il coniuge/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato o separata, o il partner/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il partner/la partner siano conviventi;
  3. la persona per la quale è richiesta la prestazione, se diversa dall’utente;
  4. altre persone conviventi a carico IRPEF di uno dei componenti sopra elencati.

(3) Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

(4) Per utente si intende:

  1. la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione;
  2. nel caso di persona minorenne, i suoi legali rappresentanti;
  3. nel caso di soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso è a carico.

Art. 13 (Dati reddituali)

(1) I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata al fisco per il reddito relativo all`anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al medesimo periodo.

(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si considerano:

  1. il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CUD (certificazione unica dipendenti), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri fiscalmente deducibili. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;
  2. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto a tassazione sostitutiva, come nuove iniziative produttive, regime dei minimi e redditi diversi al netto della relativa imposta sostitutiva;
  3. il canone di locazione derivante da patrimonio immobiliare sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica, decurtato del reddito fiscalmente dichiarato per il medesimo immobile;
  4. il reddito degli sportivi dilettanti soggetto ad imposizione fiscale;
  5. il reddito dei venditori porta a porta;
  6. gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, ancorché erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.

Art. 14 (Redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione)

(1) Salvo quanto previsto all’articolo 15, si considera il reddito dichiarato che, nel caso di società, è rapportato alla quota di partecipazione al reddito. L’importo dichiarato, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. La Giunta provinciale approva ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.

Art. 15 (Reddito da agricoltura)

(1) Al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi si somma il reddito calcolato in misura forfetaria come segue:

  1. allevamento (nel caso di più di cinque unità di bestiame adulto): € 45,00 mensili per unità di bestiame adulto;
  2. frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti: € 500,00 mensili per ettaro;
  3. giardinaggio in pieno campo: € 500,00 mensili per ettaro;
  4. giardinaggio in serra: € 5.000,00 mensili per ettaro;
  5. coltivazione di prati e campi in assenza di proprio bestiame: € 30,00 mensili per ettaro;
  6. silvicoltura: € 30,00 annuali per ogni metro cubo di ripresa; non si calcola la redditività dei primi 15 metri cubi.

(2) Il reddito forfetario per l’allevamento, calcolato ai sensi del comma 1, viene ridotto del:

  1. 10 percento per le aziende che hanno tra 31 e 60 punti di svantaggio di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche;
  2. 20 percento per le aziende che hanno tra 61 e 100 punti di svantaggio;
  3. 30 percento per le aziende con almeno 101 punti di svantaggio.

(3) Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale ogni due anni.

(4) Per i redditi ricavati dall’esercizio di attività connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile, si considera l’importo del reddito dichiarato ai fini fiscali.

Art. 16 (Partecipazione in società di capitali)

(1) Se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci percento si considerano i dividendi relativi alla partecipazione indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Se la partecipazione costituisce la principale fonte di reddito, l’importo dei dividendi, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento ai sensi dell’articolo 14.

Art. 17 (Eccezioni)

(1) In particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa, tali da compromettere la possibilità di produrre un reddito almeno pari a quello risultante dai correttivi di cui agli articoli 14, 15, e 16, si considera il reddito dichiarato. La Giunta provinciale definisce tali situazioni particolari, alle quali non si applicano i correttivi.

Art. 18 (Redditi percepiti in valuta estera)

(1) Il reddito percepito in valuta estera, non risultante dalla dichiarazione dei redditi, è valutato sulla base del tasso di cambio medio dell’anno a cui il reddito si riferisce, rilevato dalla Banca d’Italia.

Art. 19 (Elementi di riduzione del reddito)

(1) Dal reddito considerato vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo a cui il reddito si riferisce:

  1. l’IRPEF e le relative addizionali, e l’IRAP dovuta come persona fisica, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal modello CUD o da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti;
  2. l’importo delle spese mediche sostenute, risultante dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;
  3. gli interessi sul mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale, fino all’ammontare massimo fiscalmente previsto dal testo unico delle imposte sui redditi per l’acquisto dell’abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  4. il canone di locazione dell’abitazione principale, risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche e nel limite massimo previsto alla lettera c);
  5. gli assegni versati per il mantenimento dei figli.

Art. 20 (Reddito da lavoro dipendente)

(1) I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati nella misura del 90 percento.

Art. 21 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di seguito definiti.

(2) Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della DURP.

Art. 22 (Patrimonio immobiliare)

(1) Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati all’estero.

(2) Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si applicano le medesime modalità previste per il calcolo della base imponibile ICI per un bene analogo.

(3) Il valore degli edifici localizzati all’estero è pari al valore convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geografiche.

(4) Il valore dei beni gravati da usufrutto è ripartito tra il titolare del diritto reale e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del più giovane titolare beneficiario, nelle percentuali di seguito indicate:

 

Età del/della titolare del diritto reale di godimento (in anni)

Quota patrimonio del/della nudo/a
proprietario/a

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%

 

Art. 23 (Patrimonio immobiliare esente)

(1) Non sono considerate patrimonio una unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione della stessa, nonché una pertinenza, purché il proprietario/la proprietaria vi abiti con il suo nucleo familiare o sia ospite di un servizio sociale residenziale o abbia locato le stesse. Gli immobili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  1. dalla A2 alla A6;
  2. A11;
  3. A7, se il relativo valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è uguale o inferiore a euro 150.000,00.

(2) L’unità immobiliare ad uso abitativo non inquadrata nelle categorie di cui al comma 1, è esente nella misura del 50 percento.

(3) Sono fatti salvi i criteri di cui al comma 1 anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria di una unità immobiliare ad uso abitativo, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile.

(4) Per ciascun nucleo familiare è considerata esente una sola unità immobiliare ad uso abitativo.

(5) Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell’esercizio dell’impresa agricola s’intendono tutti gli immobili rurali di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.

Art. 24 (Patrimonio mobiliare)

(1) Il patrimonio mobiliare (patrimonio finanziario) è costituito da:

  1. partecipazioni inferiori al 10 percento in società di capitali;
  2. depositi bancari e postali;
  3. titoli di stato;
  4. obbligazioni;
  5. certificati di deposito;
  6. buoni fruttiferi ed assimilati;
  7. fondi comuni di investimento e simili;
  8. contratti di capitalizzazione;
  9. polizze di assicurazione con finalità finanziaria;
  10. contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto.

(2) Il patrimonio di cui al comma 1 è rilevato come segue:

  1. le partecipazioni in società di capitale non quotate, in base alla percentuale di patrimonio netto della società posseduta, sulla base del bilancio approvato per l’anno di riferimento della DURP o, se non ancora approvato, relativo all’anno precedente;
  2. le partecipazioni azionarie di società quotate in borsa o al mercato ristretto, i fondi comuni di investimento e simili e qualsiasi altro titolo quotato, al loro valore di mercato;
  3. i depositi bancari e postali, i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi ed assimilati, e simili, al loro valore nominale;
  4. i contratti di capitalizzazione, le polizze di assicurazione con finalità finanziaria e i contratti di assicurazione mista sulla vita di cui alla lettera j) del comma 1, l’importo dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti.

Art. 25 (Patrimonio mobiliare esente)

(1) Non devono essere dichiarati i primi € 100.000,00 di patrimonio mobiliare, in quanto esenti.

(2) Il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero, qualora complessivamente superiore alla franchigia di € 100.000,00.

CAPO III
SECONDO LIVELLO

Art. 26 (Prestazioni di secondo livello)

(1) Le prestazioni di secondo livello sostengono le famiglie nelle loro funzioni educative ed assistenziali, anche attraverso la concessione di agevolazioni nel pagamento delle tariffe dei servizi.

Art. 27 (Nucleo familiare ristretto)

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche o delle agevolazioni tariffarie del secondo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare ristretto.

(2) Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

  1. l’utente;
  2. il coniuge/la coniuge dell’utente a meno che non sia legalmente separato o separata;
  3. il partner/la partner dell’utente, se convivente, che sia genitore dei figli/delle figlie dell’utente;
  4. i genitori dell’utente minorenne. Se gli stessi sono legalmente separati, si considera un solo genitore;
  5. altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.

CAPO IV
TERZO LIVELLO

Art. 28 (Prestazioni di terzo livello)

(1) Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il richiedente o la richiedente ha titolo e sostengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche.

Art. 29 (Nucleo familiare di fatto)

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche del terzo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare di fatto.

(2) Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all’utente, le persone di seguito elencate, purché con esso/essa conviventi:

  1. il coniuge/la coniuge oppure il partner/la partner dell’utente;
  2. le figlie/i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  3. i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  4. i generi e le nuore dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  5. il suocero e la suocera dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
  6. i fratelli e le sorelle dell’utente e della persona di cui alla lettera a);
  7. il coniuge/la coniuge o il partner/la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall’utente;
  8. altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

(3) Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli/figlie minorenni all’interno del nucleo di cui al comma 1, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro figlie maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientrano tra i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 30.

(4) Per utente si intende chi, in prima persona, è tenuto ad occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo familiare in relazione alla prestazione richiesta o che presenta in misura maggiore i requisiti a tal fine necessari.

CAPO V
NUCLEO FAMILIARE COLLEGATO

Art. 30 (Nucleo familiare collegato)

(1) Per le prestazioni per le quali i singoli settori prevedono la partecipazione del nucleo familiare collegato, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati.

(2) Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti dai seguenti soggetti, qualora non già componenti il nucleo familiare considerato per la specifica prestazione:

  1. i figli/le figlie dell’utente, legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e le persone a loro carico ai fini IRPEF;
  2. i genitori dell’utente, e le persone a loro carico ai fini IRPEF.

(3) I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni nell’ordine indicato al comma 2.

Art. 31 (Rilevamento)

(1) Per il nucleo familiare collegato, i dati relativi al reddito, quelli posti a sua riduzione e il patrimonio, sono considerati secondo le disposizioni che regolano il primo livello.

CAPO VI
PROCEDIMENTO

Art. 32 (Dichiarazione)

(1) La DURP è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale.

(2) La persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della DURP.

(3) La persona dichiarante è tenuta a comunicare anche gli eventuali errori accertati nella DURP. Restano ferme le conseguenze legate alla indebita percezione di prestazioni.

(4) Le modifiche apportate ai sensi dei commi 2 e 3, e le modifiche apportate d’ufficio sono comunicate alla persona dichiarante e ai settori d’intervento interessati.

(5) La persona dichiarante conferma altresì di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti con la DURP, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine essa è tenuta a specificare i dati identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare dichiarato.

Art. 33 (Nucleo di coordinamento)

(1) Presso l’Amministrazione provinciale opera un nucleo centrale di coordinamento che svolge la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.

Art. 34 (Controlli)

(1) Il controllo delle DURP è svolto solo sulle dichiarazioni collegate ad almeno una domanda con esito positivo.

(2) Il controllo avviene ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2011.

(2) La Giunta provinciale determina i tempi e le modalità di accesso dei singoli settori d’intervento al sistema unificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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