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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 21)
Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2011, n. 6.

Art. 12 (Nucleo familiare di base)

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni, si considerano i componenti del nucleo familiare di base.

(2) Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

  1. l’utente;
  2. il coniuge/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato o separata, o il partner/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il partner/la partner siano conviventi;
  3. la persona per la quale è richiesta la prestazione, se diversa dall’utente;
  4. altre persone conviventi a carico IRPEF di uno dei componenti sopra elencati.

(3) Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

(4) Per utente si intende:

  1. la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione;
  2. nel caso di persona minorenne, i suoi legali rappresentanti;
  3. nel caso di soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso è a carico.
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