Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l’accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:
(2) Negli edifici residenziali di nuova edificazione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
(3) In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
(4) In tutti i casi previsti ai commi 1, 2 e 3 l'ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
(5) In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla norma UNI EN 81-70.