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In vigore al: 11/09/2012

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 39 (Ascensori)

(1) In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l’accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni interne minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell’articolo 35, comma 2.

(2) Negli edifici residenziali di nuova edificazione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell’articolo articolo 35, comma 2.

(3) In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

(4) In tutti i casi previsti ai commi 1, 2 e 3 l'ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

  1. essere dotato di porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico;
  2. le porte di ascensori automatici devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi;
  3. essere dotato di dispositivo di arresto ai piani con sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata;
  4. le indicazioni ai piani e all'interno dell'ascensore devono essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne;
  5. nell’interno della cabina, oltre al campanello d’allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono devono essere posti ad un’altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

(5) In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla norma UNI EN 81-70.

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