Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27
(1) Se la Camera di commercio non comunica il provvedimento di classificazione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, l'attività si intende autorizzata.
(2) Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 20 e 21 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione