Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27
(1) Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impresa artigiana prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, dell’ordinamento dell’artigianato e detiene più della metà del capitale sociale.