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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)

Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 2 (Forme di esercizio di un’impresa artigiana)

(1) Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impresa artigiana prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, dell’ordinamento dell’artigianato e detiene più della metà del capitale sociale.