In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 711)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7

Art. 4 (Iniziative ammissibili ad agevolazione)

(1) Sono oggetto di agevolazione le seguenti iniziative:

  1. progetti singoli: progetti annuali o pluriennali nel campo della ricerca scientifica;
  2. progetti mirati: progetti più ampi e di lunga durata che prevedono la creazione di organismi di ricerca scientifica altamente efficienti e strettamente collegati o di network di ricerca finalizzati a condurre indagini interdisciplinari e a lungo termine su impegnative questioni scientifiche;
  3. progetti di collaborazione: progetti che prevedono una collaborazione di almeno tre partner a livello interregionale o interdisciplinare su una tematica centrale della ricerca scientifica;
  4. network di ricerca scientifica per il collegamento in rete delle capacità di ricerca scientifica e sviluppo presenti in provincia di Bolzano, network di ricerca scientifica per l’armonizzazione e il collegamento in rete a livello tematico nei settori della ricerca scientifica con il coinvolgimento delle imprese, network di ricerca scientifica le cui finalità spaziano dall’istituzione di organismi di ricerca scientifica fino allo sviluppo dell’economia;
  5. premi e borse di studio per la ricerca scientifica;
  6. iniziative per promuovere la mobilità e lo scambio di ricercatori e ricercatrici che esplicano attività di ricerca sul territorio provinciale e intendono svolgere ricerche a tempo determinato presso riconosciuti organismi di ricerca scientifica fuori dal territorio provinciale, ovvero di ricercatori e ricercatrici operanti fuori provincia che intendono svolgere ricerche a tempo determinato presso organismi di ricerca scientifica altoatesini;
  7. iniziative per la promozione del genere sottorappresentato;
  8. istituzione di docenze esterne;
  9. istituzione di docenze con finanziamenti esterni;
  10. corsi di dottorato e di post-dottorato presso organismi di ricerca scientifica;
  11. iniziative per promuovere la formazione delle nuove leve di ricercatori e ricercatrici;
  12. organizzazione di convegni, fiere, congressi, oppure di viaggi per ricercatori e ricercatrici internazionalmente riconosciuti e nuove leve dal o verso l’Alto Adige per assistere a congressi e conferenze;
  13. iniziative in materia di comunicazione scientifica e pubblicazioni sull’attività scientifica;
  14. iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito all’importanza della ricerca scientifica e della sua promozione;
  15. partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;
  16. altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica e la scoperta di nuove priorità future, concordemente con il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica.

(2) L’amministrazione provinciale può realizzare le iniziative indirizzate alla promozione della ricerca scientifica anche direttamente o tramite affidamento a terzi.

(3) Nel programma annuale sono stabilite le iniziative per la promozione della ricerca scientifica programmate per quell’anno nonché i relativi mezzi finanziari.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico