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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 9 (Zone per strutture turistiche)

(1) Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono, nell'ambito di un programma generale, essere previste zone per strutture turistiche. Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, possono essere previste zone per sale da ballo ai sensi dell'articolo 4 della disciplina sugli esercizi pubblici e, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico in osservanza dei commi seguenti, zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi.

(2) Il comune competente per territorio elabora il concetto di sviluppo turistico avente i seguenti contenuti:

  1. il quadro conoscitivo essenziale dell'assetto demografico ed economico del comune, le strutture turistiche esistenti, la situazione attuale del sistema di mobilità, la compatibilità ambientale e territoriale, i specifici motivi sulla necessità di ulteriori zone per strutture turistiche;
  2. il potenziale di ampliamento delle strutture ricettive esistenti;
  3. criteri per la individuazione di zone, nelle quali già esistono esercizi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici;
  4. criteri per l'individuazione di nuove zone per strutture turistiche;
  5. il numero massimo di posti letto realizzabili nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

(3) Presupposto per l'avvio della procedura per la modifica del piano urbanistico è l'approvazione del concetto di sviluppo turistico da parte della Giunta provinciale, la quale determina il numero massimo di posti letto realizzabile nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

(4) Nei Piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche viene fissata la densità edilizia massima la quale, ad eccezione delle zone nei comuni delle città indicate nel comma 1, non può superare il valore di 2,50 metri cubi per metro quadrato; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione. Nell’ individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone nelle quali già si trovano esercizi pubblici.4)

4)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 marzo 2010, n. 17, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2012, n. 14.