Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 3. 3)
(2) In caso di gestione di un centro di assistenza diurna in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere:
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.