Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.
(1) La Giunta provinciale approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
(2)Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materie prime ed energia.5)
(3) L'unità di calcolo per gli obiettivi di cui al comma 1 è l'abitante equivalente [a. e.].
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.