Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.
(1) La struttura e gli allegati al bilancio di previsione sono stabiliti dall'Azienda speciale, su proposta dell'Unione provinciale.
(2) Il bilancio di previsione dei Corpi dei vigili del fuoco è deliberato dal direttivo del corpo e presentato al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente per l'approvazione da parte del consiglio comunale.
(3) L'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione provinciale spetta al direttivo provinciale dell'Unione provinciale e quella del bilancio delle unioni distrettuali al rispettivamente direttivo.
(4) L'approvazione del bilancio di previsione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dell'unione provinciale e delle unioni distrettuali deve avvenire in tempo utile, affinchè la gestione possa essere effettuata dal 1. gennaio del relativo anno.