Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Per l'omissione o ritardo nel pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 21/octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
(2) Sull'importo dell'imposta non versata o versata in ritardo sono dovuti alla Provincia gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione, fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 21/quater all'articolo 21/terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
(4) Le sanzioni nonché gli interessi moratori sono riscossi in via di autoliquidazione dal gestore del PRA e dai soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta, e dall'Ufficio provinciale tributi in tutti gli altri casi.