Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Per ogni formalità eseguita che dia luogo ad effettiva riscossione dell'imposta è dovuto un compenso non superiore a 3,74 euro.
(2) La misura di tale compenso è adeguata annualmente alle variazioni percentuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (ISTAT) relative al mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.