Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.
(1) I nuclei di controllo vigilano sulla legittimità, regolarità, economicità e correttezza dell’azione amministrativa.
(2) I nuclei di controllo esaminano il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.
(3) I nuclei di controllo procedono con visite periodiche, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nei programmi e piani.
(4) I nuclei di controllo esaminano il conto consuntivo annuale in merito al quale:
(5) Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun esperto può prendere visione di tutti gli atti ed i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed è altresì autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.22)
L'art. 57 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 14 novembre 2008, n. 64.