Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.
(1) Il dirigente o la dirigente può permutare beni mobili divenuti inservibili con altri beni o alienarli tramite trattativa privata.
(2) L'istituzione scolastica può cedere a titolo gratuito beni mobili fuori uso. Richiedenti possono essere: istituti di beneficenza, altre scuole, enti pubblici, cooperative, associazioni o altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.