Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.
(1) L'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e con esclusione di quelle trasferite dalla Provincia, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.