Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 14 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.
(2) I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.