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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 40 (Lavori in economia)  delibera sentenza

(1) I lavori da eseguirsi in economia sono:

  1. lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione committente, fino ad un importo di 300.000 euro, al netto degli oneri fiscali;
  2. lavori di demolizione di immobili fino ad importo di 300.000 euro;
  3. lavori e prestazioni per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione ed il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino ad un importo di 300.000 euro;
  4. forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria; 30)
  5. servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade, nonché servizi di sorveglianza, pulizia, rilevamenti del traffico ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria; 31)
  6. spese per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili ed altre prestazioni professionali connesse con l'esecuzione dei lavori pubblici sino ad un importo di 50.000 euro;
  7. lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
  8. lavori, servizi e provviste per i quali il ricorso all'economia è specificatamente previsto da leggi di settore.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006 - Appalti pubblici - impugnazione di atti costituenti la lex specialis della gara - appalto pubblico di forniture - bando di gara - fornitura di apparecchiature per rilevamento del traffico su strade della Provincia - verifica di anomalia delle offerte - possibile motivazione per relationem alle giustificazioni -giudizio finale deve riguardare l'offerta nel suo insieme
30)

La lettera d) è stata sostituita dall'art. 8 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.

31)

La lettera e) è stata sostituita dall'art. 8 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16, e dall'art. 1 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.

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