(1) I lavori in economia sono disposti dai direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati.
(2) L'approvazione del programma annuale per i lavori in economia, ai sensi dell'articolo 4 della legge, comporta contestualmente l'approvazione del progetto nonché dell'impegno di spesa.
(3) I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'approvazione preventiva del progetto e dell'impegno di spesa da parte dei direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati fino ad un importo di 300.000 euro. L'impegno di spesa per lavori in economia è contestuale alla liquidazione qualora l'importo sia inferiore a 50.000 euro. I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, salvo che non sia diversamente disposto.
(4) Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, o in altre leggi di settore.
(5) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 50.000 euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con una singola impresa.
(6) Qualora l'importo dei lavori sia superiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente invita almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate, fatti salvi i casi previsti all'articolo 31, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge.
(7) Per lavori di somma urgenza di cui all'articolo 40 comma 1, lettera g) il direttore dei lavori od il tecnico competente dall'amministrazione committente redige una relazione, indicandone i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa immediatamente all'amministrazione committente, che affida i lavori ad una o più imprese di propria scelta. Il direttore dei lavori od il tecnico incaricato ordina senza indugio l'esecuzione dei lavori necessari ed indispensabili e compila entro un congruo termine indicato dall'amministrazione committente una perizia dei lavori e la trasmette unitamente alla relazione di somma urgenza all'amministrazione committente. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 73, comma 2. Per i lavori superiori a 300.000 euro, l'approvazione della perizia e dell'impegno di spesa è demandato all'organo di competenza per importo. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione committente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.32)