Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il collaudatore è nominato a opera ultimata o durante la sua esecuzione.
(2) Il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente di nominare il collaudatore in corso d'opera, su istanza del direttore dei lavori o dell'appaltatore o di propria iniziativa.
(3) Il collaudatore nominato in corso d'opera formula un giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori e, qualora richiesto dall'amministrazione committente, formula un parere in relazione agli stati di avanzamento e ai relativi certificati di pagamento.64)
(4) Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di professionalità diverse, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.
(5) Quando il collaudo in corso d'opera è affidato ad una commissione, il giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi e gli atti di collaudo sono firmati da tutti i membri della commissione ai sensi dell'articolo 130.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 37 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.