Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) La visita di collaudo ha inizio entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo diverso termine prescritto dal capitolato speciale per lavori particolari.
(2) Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione committente, sono compiute entro sei mesi dalla data del loro avvio.