Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) L'approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli da parte dell'amministrazione provinciale avviene:
(2) I contratti sono stipulati in base a programmi annuali predisposti dalla ripartizione servizi centrali e, per i veicoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ripartizioni rispettivamente competenti, nonché approvati dalla Giunta provinciale.
(3) Gli autoveicoli ed i motoveicoli sono dismessi, su proposta del consegnatario, ed eventualmente sostituiti dall'amministrazione provinciale, soltanto qualora l'ulteriore utilizzo, tenuto conto dell'anno di costruzione, del numero di chilometri percorsi, dello stato d'uso generale e della sicurezza di guida, non risulti più essere economico, e comunque di norma non prima del raggiungimento di 130.000 chilometri.