Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2001, n. 3.
(1) Qualora un progetto per la ristrutturazione di un edificio esistente preveda l'allacciamento ad un sistema di teleriscaldamento, da provarsi mediante contratto preliminare, non sussiste l'obbligo di adeguare l'impianto termico nei cinque anni successivi alla data della concessione edilizia dell'impianto di teleriscaldamento.
(2) Se l'allacciamento al sistema di teleriscaldamento non viene effettuato, l'impianto termico deve essere adeguato alle vigenti norme entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto preliminare.
(3) Rimane fermo l'obbligo di risanamento dei serbatoi di olio combustibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.