In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 10/quinquies (Deroghe)

(1)Non è necessaria l'autorizzazione:

  1. per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste periodiche di identica specializzazione;
  2. per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  3. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all'opera di volontari e volontarie;
  4. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  5. per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole;
  6. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  7. per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  8. per la vendita effettuata all'interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purchè essa sia rivolta unicamente a dette persone;
  9. per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio;
  10. per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.10)
10)
L'art. 10/quinquies è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.