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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 10/bis (Punti vendita di giornali e autorizzazione)

(1)Per punti vendita di giornali si intendono gli esercizi che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

(2)I punti vendita possono destinare parte della loro superficie di vendita, purchè in forma non prevalente, alla vendita di articoli del settore merceologico non alimentare nonché di caramelle, confetti, cioccolatini e simili confezionati.

(3)L'attività è soggetta ad autorizzazione comunale, anche stagionale, rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione, qualora approvato. In mancanza del piano, le autorizzazioni possono essere rilasciate, tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle direttive provinciali.

(4)L'autorizzazione per punti vendita di giornali può essere rilasciata anche:

  1. alle rivendite di generi di monopolio;
  2. ai bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  3. alle piccole, medie e grandi strutture di vendita.

(5)Nei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione può essere rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici oppure per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici.7)

7)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.