(1)È consentito l'invio di comunicazioni o il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività stagionale, che comunque deve riferirsi ad un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, anche frazionati ed anche riferiti all'anno successivo a quello in cui l'attività ha inizio. Queste attività sono disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attività non stagionale.
(2)In occasione di fiere, feste, mercati, o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3.