In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 9 (Insiemi commerciali)  delibera sentenza

(1)Chi intende creare un insieme commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare all'autorità competente un'unica domanda che è esaminata secondo un criterio unitario, in conformità agli strumenti di pianificazione comunale o provinciale.

(2) Se il soggetto di cui al comma 1 richiede prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti all'esercizio oggetto della domanda che esse siano intestate ad altri soggetti, questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della legge, si intendono:

  1. per edifici confinanti, quelli con almeno un punto di contatto tra una parete dell’uno e dell’altro edificio;
  2. edifici tra loro collegati, quelli che pur non essendo confinanti hanno tra di loro una struttura di collegamento diretto per l´accesso dei consumatori, con esclusione di eventuali aree di parcheggio;
  3. area pubblica, la pubblica via, piazza o simili, compresa qualsiasi area soggetta alla pubblica circolazione di un numero indiscriminato e illimitato di persone, come la galleria con funzione di passaggio pubblico tra distinte aree, se prevista con tale funzione dal piano di attuazione della zona;
  4. spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente, i locali e le aree di servizio destinate al passaggio e comunque all’utilizzo da parte dei consumatori quali l’area casse comuni, i servizi igienici per il pubblico e le aree di accesso e di posteggio di pertinenza; la gestione è unitaria quando attuata, seppure da soggetti diversi, per conto di tutti gli esercizi commerciali presenti nell’insieme commerciale.6)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007 - Giustizia amministrativa - legittimazione attiva - grandi strutture di vendita - riferimento territoriale - bacino d'utenza del centro commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - divisione tra due esercizi deve essere effettiva
6)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 2.