(1)Chi intende creare un insieme commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare all'autorità competente un'unica domanda che è esaminata secondo un criterio unitario, in conformità agli strumenti di pianificazione comunale o provinciale.
(2) Se il soggetto di cui al comma 1 richiede prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti all'esercizio oggetto della domanda che esse siano intestate ad altri soggetti, questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della legge, si intendono: