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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 23 (Collaudo degli impianti)

(1)Gli impianti per la distribuzione di carburanti non possono essere posti in esercizio, ovvero continuare l'attività, salvo l'esercizio provvisorio, prima che siano collaudati con esito positivo da apposita commissione, nominata dall'Assessore provinciale al commercio. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dall'Assessore competente solamente per gli impianti già in attività, esclusi gli impianti di gas di petrolio liquefatti (GPL) o gas metano.

(2)La commissione di collaudo è composta da:

  1. un funzionario della Ripartizione provinciale commercio o un suo delegato, appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale, che funge da presidente;
  2. l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza o un suo delegato;
  3. il direttore dell'ufficio prevenzione incendi o un suo delegato.

Funge da segretario un impiegato della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio20) .

(3)Le verifiche della Commissione sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge sono effettuate al momento del collaudo e non oltre 15 anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a verifica, entro il termine del 30 settembre 2003. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.41)

(3/bis) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, volta ad accertare l’idoneità tecnica degli impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, della legge, è effettuata da parte di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea. 42)

(4)La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro quattro mesi dalla data della domanda di collaudo, inoltrata dall'intestatario dell'autorizzazione relativa ad impianti già in esercizio, almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni. La Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio20) può disporre in ogni momento verifiche e collaudi, a campione o meno, da parte della commissione.

20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 37 di questo regolamento.
41)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 24 gennaio 2003, n. 1.
42)
L'art. 23, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
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