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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 20 (Distributori di carburante - Autorizzazione)  delibera sentenza

(1) Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso privato interno e quelli situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici.21)

(1/bis) Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment). 22)

(1/ter) Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1bis deve avvenire nei termini fissati dalla Giunta provinciale. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati, salvo proroga in caso di comprovata necessità, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, comma 1. 22)

(2) La domanda di autorizzazione all'installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata assieme ad un'autocertificazione corredata della documentazione prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge.23)

(3)Nella domanda l'interessato dichiara:

  1. il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3, comma 1;
  2. le generalità o la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;
  3. l'ubicazione e la superficie dell'impianto, allegando il progetto planimetrico dell'impianto;
  4. i carburanti per i quali si chiede l'autorizzazione, indicando, per ciascun prodotto, il numero ed il tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare;
  5. la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
  6. nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda.24)

(4) L'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La superficie di vendita non può essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge.25)

(5)In caso di trasferimento di impianto da un comune ad un altro della provincia, va chiesto il parere del sindaco del comune in cui era ubicato il vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il nuovo. Il comune deve comunicare il parere di cui all'articolo 16 della legge entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.26)

(5/bis)27)

(6)Nelle località montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti, l'autorizzazione può essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.28)

(7)29)

(7/bis)30)

(8)31)

(9)32)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
21)
Il comma 1 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
22)
L'art. 20, commi 1/bis e 1/ter, sono stati inseriti dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
23)
Il comma 2 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69, le domande di autorizzazione all'installazione e al trasferimento alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata in vigore di detto decreto sono esaminate e decise sulla base delle previgenti disposizioni.
24)
La lettera f) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
25)
Il comma 4 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
26)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 18 aprile 2001, n. 17.
27)
Il comma 5/bis è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
28)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.
29)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2005, n. 51, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
30)
Il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
31)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2005, n. 51, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
32)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.