(1)La Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, approva le direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti. Esse tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
(2)Le direttive riguardano le seguenti fasi:
(3)Ai fini della rilevazione della consistenza della rete distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti, l'Ufficio tecnico di finanza o gli operatori dovranno fornire alla Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio20) , entro il 20 febbraio di ogni anno, i dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente.