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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 19 (Direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti)  delibera sentenza

(1)La Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, approva le direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti. Esse tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed industriale del territorio provinciale, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali e tutela e recupero dei centri storici;
  2. redditività sufficiente degli impianti, da realizzare anche attraverso la eliminazione degli impianti marginali;
  3. miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell'utenza;17)
  4. garanzia di presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale;
  5. individuazione degli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione. Tali impianti devono essere trasferiti in altra zona entro cinque anni dalla data di approvazione delle direttive che dovranno stabilire i relativi criteri di priorità. I comuni devono facilitare l'individuazione delle nuove ubicazioni e il rilascio delle relative concessioni edilizie;
  6. 18)

(2)Le direttive riguardano le seguenti fasi:

  1. rilevazione della consistenza della rete distributiva;
  2. analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;19)
  3. definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle direttive, nonché formazione di un sistema informativo per il controllo periodico dello stato di attuazione delle direttive stesse.

(3)Ai fini della rilevazione della consistenza della rete distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti, l'Ufficio tecnico di finanza o gli operatori dovranno fornire alla Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio20) , entro il 20 febbraio di ogni anno, i dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente.

massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3647 - Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
17)
La lettera c) del comma 1 dell'art. 19, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
18)
La lettera f) del comma 1 dell'art. 19, è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
19)
La lettera b) del comma 2 dell'art. 19, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 37 di questo regolamento.
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