(1)Entro 30 giorni dall'attivazione dello spaccio interno il comune deve trasmettere alla camera di commercio copia della comunicazione pervenuta.
(2)Agli effetti della legge e del presente regolamento di esecuzione, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati. È vietato agli spacci interni l'uso di insegne visibili da pubblica via.