(1)Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.15)
(2)L'azienda commerciale che intende effettuare le vendite di cui al comma 1 deve comunicarne l'inizio al comune competente per territorio elencando i singoli beni in vendita promozionale, allegando i testi pubblicitari ed indicando la durata della manifestazione. Deve inoltre tenere a disposizione del comune la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie. Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.
(3)Non sono considerate vendite promozionali le offerte che riguardano un numero assai limitato di articoli, quali ad esempio gli angoli delle offerte, purché non pubblicizzate in alcun modo.