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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 11 (Pubblicità dei prezzi)

(1)Il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita ed esposti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita. È vietato l'uso dei doppi prezzi, salvo il caso di vendite straordinarie.

(2)Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

(3) Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato non sussiste l'obbligo di indicazione del prezzo, se il prezzo del prodotto supera l’importo di 1.764,00 Euro. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose, l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.11)

(4)Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo, di cui all'articolo 9 della legge, viene meno se il prezzo del prodotto supera 3.000.000 di lire. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.

(5)Presso gli impianti di distribuzione di carburanti deve essere esposto un cartello ben visibile al pubblico con l'indicazione dei prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla pompa.

(6)Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

11)
L'art. 11, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.