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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 3 (Requisiti di accesso all’attività)  delibera sentenza

(1) L'esercizio dell'attività di commercio, di vendita della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di carburanti è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

(2) L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento o da una regione;
  2. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 4)

(3) In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, la quale è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.5)

(4) La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite soggetti idonei.5)

(5) Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.5)

(6) L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo, che deve essere attestato alla camera di commercio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.5)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005 - Commercio - autorizzazione alla mediazione di veicoli usati - domanda prodotta da condannato riabilitato
massimeDelibera N. 5141 del 29.12.2000 - Corsi professionali per il commercio relativi al settore merceologico alimentare: modalità di organizzazione, durata e materie (art. 3, D.P.G.P. dd. 30 ottobre 2000, n. 39) (modificata con delibera n. 966 del 25.3.2008)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999 - Autorizzazione amministrativa per esercizio di vendita al dettaglio - ordinanza di chiusura in mancanza di autorizzazione
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
5)
I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2012, n. 25.