(1) L'ente competente integra il pagamento della tariffa del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, nella misura massima di 160 ore al mese e a condizione che il servizio venga prestato da un o una assistente domiciliare all'infanzia qualificato o qualificata ed inserito o inserita in una delle organizzazioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8.52)
(2)La Giunta provinciale determina annualmente l’importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio.La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia non può essere inferiore ad Euro 0,50 all’ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 53)
(3) Alla domanda di agevolazione tariffaria deve essere allegata copia del disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia.54)