(1) Alla persona singola o alla famiglia è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, anche al fine di evitare eventuali ricoveri in servizi residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:
- componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica;
- i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
- l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non è risolutivo del bisogno;
- una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.
(2) In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, si può prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.
(3) La prestazione è concessa nella misura massima del due per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.
(4) Per la concessione del contributo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.
(5) La prestazione viene erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.
(6) La decisione è subordinata al parere obbligatorio dell'operatore che segue l'utente ed il suo nucleo familiare.
(7) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6.43)