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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v

Allegato A)

  1. dare all'autorità forestale, senza alcuna pretesa di indennizzo, la libera disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori,
  2. consentire tutte le attività necessarie per la realizzazione dei lavori,
  3. rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo per eventuali inevitabili danni in seguito all'esecuzione dei lavori,
  4. assumersi l'obbligo della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati.