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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v

Art. 24 (Atto di sottomissione)

(1) Prima dell'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'autorità forestale, deve sussistere la libera disponibilità dei terreni necessari. I proprietari degli stessi danno la loro disponibilità sottoscrivendo l'atto di sottomissione.

(2) L'atto di sottomissione non occorre, qualora i lavori in economia riguardino misure di pronto intervento, lavori di ripristino per danni causati da avversità atmosferiche o di manutenzione ordinaria di infrastrutture già esistenti.

(3) L'atto di sottomissione è redatto secondo lo schema di cui all'allegato A).