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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 45 (Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale)

(1) Per le abitazioni cedute in proprietà dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, o ai sensi della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, il diritto di riscatto dell'ente cedente è esercitato dall'IPES.45)

45)
L'art. 45 è stato aggiunto dall'art. 25 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.