In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 34/ter (Erogazione di contributi a privati per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree)

(1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 88 della legge sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. presentazione di copia del contratto di compravendita dal quale risulti che il prezzo di vendita del terreno è stato interamente corrisposto;
  2. iscrizione tavolare del diritto di proprietà del terreno;
  3. annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  4. presentazione delle quietanze relative ai pagamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

(2) In attesa degli adempimenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo a fondo perduto aumentato del 30 per cento.38)

38)
L'art. 34/ter è stato inserito dall'art. 20 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.