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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 30 (Domande e documentazione)

(1) La domanda di contributo può essere presentata all'amministrazione provinciale in qualsiasi momento ed è corredata da:

  1. il certificato medico o certificato della commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili attestante l'handicap, nonché l'eventuale stato di gravità dello stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. una dichiarazione sostitutiva dalla quale deve risultare:
    1. l'ubicazione dell'abitazione;
    2. una succinta descrizione degli ostacoli all'accessibilità dell'abitazione oppure dei lavori necessari per adattare l'abitazione stessa alle esigenze del portatore di handicap;
    3. che le opere non sono state realizzate o in corso di realizzazione;
    4. se per le medesime opere sono già state concesse o richieste altre provvidenze economiche;
    5. un preventivo di spese dettagliato per le opere.

(2) Se si tratta di opere per cui è prescritta la concessione edilizia oppure la dichiarazione di inizio dei lavori, alla domanda di concessione del contributo, deve essere allegata anche la concessione edilizia o la dichiarazione di inizio dei lavori.