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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 27 (Ambito di applicazione)

(1)I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), e all’articolo 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere diretta­mente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barrierearchitettoniche in edifici residenziali esistenti, nonché per l’adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell’abitazione alle esigenze del portatore di handicap.

(2) I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 euro.29)

29)
L'art. 27 è stato così sostiuito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.