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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 25 (Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali)

(1) Qualora gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali riguardino la ristrutturazione o la nuova costruzione di abitazioni, i contributi sono erogati in due rate uguali. La prima rata può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori di costruzione. La seconda rata è erogata al termine dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione e a seguito dell'avvenuta occupazione dell'abitazione da parte della famiglia del richiedente.

(2) Iniziata la costruzione, il contributo concesso può essere erogato anche per intero previa presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3) I contributi ai comuni per l'acquisto di terreni edificabili e per la loro urbanizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), della legge sono concessi per l'intero ammontare. Sulla congruità del prezzo di acquisto è acquisito il parere dell'Ufficio estimo della Provincia.

(4) I contributi per interventi di sicurezza geotecnica di cui all'articolo 30, comma 2, lettera f), della legge possono essere concessi sia al comune sia ai proprietari delle costruzioni residenziali aventi titolo. I contributi sono erogati dopo l'esecuzione dei lavori. La prima rata dell'ammontare del 50 per cento può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori.

(5) L'erogazione dei contributi a fondo perduto alle famiglie di cui all'articolo 35 della legge avviene previa presentazione delle fatture quietanzate.28)

28)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 17 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.