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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)

(1) I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'articolo 71 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;
  3. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere occupata da una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79 della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e se del caso, di quelli all'articolo 71 della legge. I componenti di tale famiglia devono inoltre aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione recuperata.

(2) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;
  2. deve essere presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3) L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(4) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(5) Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

(6) Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.