In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)  delibera sentenza

(1) In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca;
  2. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  3. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  4. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  5. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  6. l'abitazione deve essere occupata effettivamente e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  7. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2) Fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento;
  3. indicazione dell'istituto bancario con cui il beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo. 24)

(3) In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. L'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento e indica l'istituto bancario con il quale intende stipulare il contratto di mutuo.25)

(4) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Per l'erogazione anticipata del mutuo trova corrispondente applicazione il comma 2.

(5) In caso di recupero dell'abitazione per uso abitativo primario il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(6) L'erogazione anticipata del mutuo è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(7) L'occupazione effettiva dell'abitazione è attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
24)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
25)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.