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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 14 (Durata della residenza o dell'attività lavorativa)

(1) Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell'attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell'attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti.22)

22)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.