Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.
(1) In fase di classificazione dei rifugi alpini è stato tenuto conto dei criteri: distanza a piedi, bacino di utenza, dotazione, orario di apertura e la presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno.
(2) La classificazione nelle singole categorie è evidenziata dalla tabella riportata in appendice a questo regolamento.
(3) Essa sarà revisionata periodicamente e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.