Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.
(1) Il presente regolamento di esecuzione disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini".
(2) Possono beneficiare delle agevolazioni anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.