(1) Durante lo svolgimento delle attività organizzate e per tutto il tempo necessario all'effettuazione del trattamento, i clienti devono essere assistiti da personale opportunamente istruito e, nei casi previsti dalla normativa vigente, in possesso delle relative qualifiche professionali.
(2) Il personale di assistenza deve essere in possesso del certificato medico attestante l'assenza di malattie contagiose.